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L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, e' stabilito in annue lire 10.000.000.000, di cui lire 6.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, alle quali si fara' fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 24 agosto 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-03;1126~art3 · fonte del testo