Art. 1 — Oggetto del provvedimento
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I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonche' di percepire le indennita' ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
