Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonche' di percepire le indennita' ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1997

    Questione infondata
    28 febbraio 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), "così come recepito" dalla legge regionale della Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali · Art. 1 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art1 · fonte su Normattiva