Art. 10 — Indennità di presenza dei consiglieri comunali
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Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:
- 1)comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
- 2)comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 3)comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;
- 4)comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli comunali possono concedere un'indennita' di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
