Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 10 — Indennità di presenza dei consiglieri comunali

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Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:

  • 1)comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
  • 2)comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
  • 3)comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;
  • 4)comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli comunali possono concedere un'indennita' di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 288/2007

    Questione infondata
    17 luglio 2007

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provincial…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 51 cost. · Art. 10 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art10 · fonte su Normattiva