Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Art. 11 — Indennità di presenza dei consiglieri provinciali
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Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:
- 1)province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 2)province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
- 3)province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;
- 4)province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli provinciali possono concedere una indennita' di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
