Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 11 — Indennità di presenza dei consiglieri provinciali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:

  • 1)province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
  • 2)province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
  • 3)province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;
  • 4)province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli provinciali possono concedere una indennita' di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art11 · fonte su Normattiva