Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 15 — Aggiornamento periodico delle indennità

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I limiti delle indennita' previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avra' luogo il 1° gennaio 1988. L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art15 · fonte su Normattiva