Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 17 — Copertura dell'onere finanziario

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All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art17 · fonte su Normattiva