Art. 21 — Relazione al Parlamento
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A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti indicati nella presente legge, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennita' e rimborso spese. Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma. La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
