Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 22 — Rimborsi degli oneri previdenziali assistenziali e assicurativi

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Le modalita' ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art22 · fonte su Normattiva