Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 23 — Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato

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I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art23 · fonte su Normattiva