Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Art. 23 — Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
