Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Art. 25 — Diritto di visione degli atti
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Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unita' sanitarie locali, dalle comunita' montane. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
