Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 3 — Indennità di carica del sindaco

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Ai sindaci e' corrisposta una indennita' mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge. I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1997

    Questione infondata
    28 febbraio 1997

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), <<così come recepito>> dalla legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (recante: "Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere") - il quale, disponendo che chi sia eletto sindaco in un comune con meno di diecimila abitanti debba collocarsi in aspettativa per far cessare la causa di ineleggibilità derivante dal rapporto di dipendenza dal medesimo comune, ostacolerebbe l'accesso alla carica di sindaco dei dipendenti comunali non abbienti, qualora, come nella specie, l'indennità di carica rappresenti una modifica 'in peius' del trattamento economico goduto in precedenza dal dipendente eletto - in quanto, premesso che la Corte, pur considerando <<un fatto non positivo>> che la maggiore agiatezza o ricchezza costituisca un <<vantaggio che consente più agevolmente di dedicare tempo all'attività pubblica>>, ha nondimeno rilevato che i principi costituzionali si limitano a garantire soltanto la conservazione del posto di lavoro, restando affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato ed in quale misura; il legislatore stesso, che, in materia, gode di un'ampia discrezionalità, ha inteso regolare la disciplina dell'indennità con criteri del tutto peculiari - ma non per questo irragionevoli - che, nell'escludere qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e qualsiasi riferimento, quanto alla commisurazione, al trattamento fruito in precedenza come stipendio, portano a configurare la stessa come un ristoro forfettario per le funzioni svolte. - Cfr. S. nn. 35/1981, 193/1981, 194/1981 e 289/1994. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali · Art. 1 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art3 · fonte su Normattiva