Art. 5 — Indennità di carica degli assessori comunali
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All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 45 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione fra i 50 mila ed i 250 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco. I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
