Art. 7 — Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali
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Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono. Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente. I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con piu' di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
