Il pagamento del contributo dovuto al Comune, a norma dell'art. 1, sara' effettuato dalla Societa' concessionaria delle Terme di Recoaro, in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali e dopo che il Comune stesso avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i predetti Ministeri avranno dato il proprio benestare.

Testo vigente dal 17 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-28;372~art4 · fonte del testo