Il pagamento del contributo al Comune, a norma dell'art. 1, sara' effettuato dalla Gestione governativa delle Terme di Salsomaggiore in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali. Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Comune avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio e al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedenti anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.

Testo vigente dal 2 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;783~art3 · fonte del testo