Il pagamento del contributo dovuto alla Azienda autonoma di cura a norma dell'art. 1 sara' effettuato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali. Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Ministero delle partecipazioni statali avra' approvato la contabilita' di cui all'art. 4.

Testo vigente dal 17 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-26;474~art5 · fonte del testo