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Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per operazioni a favore delle medie e piccole imprese colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad utilizzare, fino all'importo di lire 8 miliardi, le disponibilita' del fondo istituito con l'articolo 31 della stessa legge n. 1142.

Testo in vigore dal 6 maggio 1969 al 7 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1969-04-21;167~art5 · fonte del testo