La copertura dell'onere risultante dalla presente legge e' assicurata, per i corrispondenti esercizi finanziari, dai fondi che saranno, per ciascun esercizio finanziario, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana.

Testo vigente dal 15 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-26;1689~art2 · fonte del testo