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E' autorizzato il versamento di 6.386.588 unita' di conto europee quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del 7 dicembre 1981, con la quale e' stato deciso di assegnare a detta Comunita' un'entrata supplementare per l'anno 1981. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in L. 8.830.863.000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - somma occorrente per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma". All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede - in considerazione della natura dell'onere stesso - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;872~art1 · fonte del testo