Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:

  • a)del certificato di cittadinanza italiana;
  • b)del certificato generale del casellario giudiziario;
  • c)del certificato medico da cui risulti che il candidato e' esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;174~art5 · fonte del testo