Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, sempre che cio' risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione. La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;174~art9 · fonte del testo