L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire direttamente nelle forme previste all'art. 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarita' di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali. Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilita' del locale, dove la rivendita e' ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonche' di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;174~art8 · fonte del testo