E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57, la spesa di lire 100 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione di danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento e' stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spese disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52, e con la legge 4 maggio 1951, n. 385.

Testo vigente dal 9 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;853~art1 · fonte del testo