E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per l'esecuzione dei lavori di primo intervento e di quelli occorrenti per mettere in condizioni di parziale efficienza le opere e gli impianti del porto di Genova danneggiati dalla mareggiata del 18 e 19 febbraio 1955. La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;725~art1 · fonte del testo