La somma di cui al precedente articolo sara' accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilita' speciale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate. I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Testo vigente dal 9 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;853~art2 · fonte del testo