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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare, per l'anno scolastico 1968-1969, nello stesso numero dell'anno scolastico 1967-1968, insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare, per le attivita' indicate nell'articolo 1, agli enti di cui all'articolo 2. Tali assegnazioni decadono qualora non si sia provveduto alla stipulazione delle convenzioni ed agli adempimenti relativi entro il 30 giugno 1969.
Testo in vigore dal 26 aprile 1969 al 16 dicembre 2010
