E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.

Testo vigente dal 21 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-01;1080~art1 · fonte del testo