Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresi' la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire un miliardo da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso. L'istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, puo' deliberare con la procedura prevista dall'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la partecipazione a consorzi o a societa' consortili che dispongano di tali strumenti.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
