L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale della agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 60 censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, e' elevata a lire 160 miliardi. La conseguente maggiore spesa di lire 20 miliardi e' iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 e ad essa si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. L'Istituto centrale di statistica fornira', con le modalita' di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, alle province che ne facciano richiesta, i dati di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale con la osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art33 · fonte su Normattiva