Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La facolta' di concedere il concorso negli interessi sulle operazioni di credito di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca e all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, e' prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1944-45.
tolto: Il predetto concorso che e' da calcolare nei modi stabiliti dalle norme vigenti per le operazioni di credito agrario di miglioramento, e' elevato alla misura del 2,50 per cento, relativamente alle operazioni per le quali sia fatta domanda successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e sempreche' il periodo di ammortamento dei mutui non ecceda i 10 anni.
tolto: Rimane fermo il contributo del 2 per cento, rispetto alle operazioni previste dal 2° comma dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-21;626~art2 · fonte del testo