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Per il completamento dei quadri dello squadrone carabinieri guardie del Re e Imperatore, quando non sia possibile provvedere con ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facolta' di destinare allo squadrone anzidetto per un periodo non superiore ad un quinquennio, capitani o subalterni in servizio permanente delle armi di cavalleria e di artiglieria.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
