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[1]Gli ufficiali comandati a prestar servizio presso lo squadrone carabinieri guardie del Re e Imperatore, ai sensi dell'articolo precedente, continuano ad appartenere all'arma di provenienza, ma hanno diritto al trattamento economico previsto per gli ufficiali dello squadrone e ne vestono l'uniforme.

[2]Durante il quinquennio, i tenenti possono, a domanda, ottenere il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali, previa frequenza con esito favorevole del corso di applicazione presso la Scuola centrale carabinieri Reali, di cui all'art. 2, n. 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni. Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali e' definitivo e l'ufficiale assume nell'Arma l'anzianita' della data di trasferimento.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1377~art2 · fonte del testo