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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge stessa prestano servizio nello squadrone carabinieri guardie, del Re e Imperatore.
[2]Essi cessano dal trasferimento provvisorio nell'Arma dei carabinieri Reali effettuato in base al numero 18 delle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvate con decreto Ministeriale 20 luglio 1930-VIII, e sono reiscritti nei ruoli dell'arma di provenienza.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
