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[1]Il diritto al rimborso del premio per le obbligazioni tanto di prima che di seconda emissione, cessera' quando non sia esercitato entro il termine di cinque anni.
[2]Per tutte le estrazioni finora eseguite, il detto termine decorrera' dal giorno in cui, a cura del R. Commissario, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco, in ordine numerico, delle obbligazioni sorteggiate e non ancora pagate, con le indicazioni della serie e del numero delle obbligazioni stesse, della data dell'estrazione, e, per ciascun titolo, del premio e suo ammontare o del rimborso.
[3]Tale elenco, sempre a cura del R. Commissario, sara' trasmesso agli istituti di emissione del Regno, perche' lo pubblichino nelle sedi e succursali loro proprie, entro un mese dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[4]Per le estrazioni avvenire, il termine quinquennale decorrera' da identica pubblicazione, che, di volta in volta, ne sara' fatta.
[5]La Banca d'Italia in tutte le sue sedi e succursali avra' l'obbligo di fornire gratuitamente ai portatori delle obbligazioni vecchio e nuove tutte le notizie relative agli elenchi summenzionati, fino a quando le operazioni del prestito siano integralmente esaurite.
Testo in vigore dal 7 agosto 1902 al 19 giugno 1903
