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[1]Gli utili derivanti dalle prescrizioni stabilite dalla presente legge andranno per meta' a beneficio della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e invalidita' degli operai (legge 17 giugno 1901, testo unico).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARCANO.
[6]Vieto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 7 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
