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E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688. Il contributo di cui al comma precedente affluira' al fondo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1979. Con le somme anzidette la regione provvedera', nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, dei comuni indicati dai programmi di intervento approvati dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nonche' degli altri gia' individuati ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera i), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, al prosieguo e completamento, con finalita' di riattivazione delle attivita' civili ed economiche, degli interventi previsti dall'articolo 1 - secondo comma - del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Testo in vigore dal 7 luglio 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-06-02;339~art1 · fonte del testo