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In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, secondo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente corrisposte alla regione Lombardia dalla societa' per azioni ICMESA, Industrie chimiche Meda, a qualunque titolo, sono utilizzate dalla regione stessa per gli interventi previsti dal precedente articolo 1. Tali somme vanno considerate in diminuzione del contributo speciale di cui allo stesso articolo 1 con imputazione sull'ultima quota di esso ed eventualmente, ove superiori, su quelle precedenti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1978 al 22 dicembre 2008
