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Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilita'. Nei limiti delle somme anticipate la regione e' surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili. Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Testo in vigore dal 7 luglio 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-06-02;339~art4 · fonte del testo