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L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata:
- a)ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.549 circa. Nella assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;
- b)a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Universita' degli studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a). Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le relative antenne e pertinenze. L'Universita' degli studi di Pisa nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.
Testo in vigore dal 19 aprile 1963 al 14 giugno 1977
