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E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1967 per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 2 miliardi e 332 milioni per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti alla stessa data per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;21~art1 · fonte del testo