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Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte in bilancio, per i debiti relativi agli infermi poliomielitici in ragione di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 e, per i debiti relativi agli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, in ragione di lire 1.332 milioni nell'esercizio 1967, e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;21~art2 · fonte del testo