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L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1967 in 5.832 milioni e per l'esercizio finanziario 1968 in lire 3.000 milioni sara' fronteggiato mediante riduzione delle somme stanziate nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancia.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;21~art3 · fonte del testo