All'onere di cui al precedente articolo si provvede con le entrate derivanti da prelevamenti di pari importo complessivo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1974 e 1975.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;165~art2 · fonte su Normattiva