Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gia' modificata dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, sono sostituiti dal seguente: "La commissione sanitaria provinciale e' composta: dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale; da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458".
Testo vigente dal 7 giugno 1975
