Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro per la sanita' e cosi' composta: dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro; da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione; dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione; da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-26;381~art4 · fonte su Normattiva