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E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;908~art1 · fonte su Normattiva