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All'onere di cui al precedente articolo, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008
