All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si fara' fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1243~art2 · fonte del testo