All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si fara' fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-17;907~art5 · fonte del testo