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E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-11;384~art1 · fonte del testo